Formazione Continua
La formazione continua migliora il livello di qualificazione e le competenze professionali delle persone adulte occupate.
Per la formazione dei propri dipendenti, le imprese possono scegliere di aderire ad uno dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge funzioni autorizzative, di monitoraggio e vigilanza sui Fondi.
I Fondi vengono alimentati dal gettito derivante dal contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978 che i datori di lavoro sono obbligati a versare all’Inps. I datori di lavoro che decidano di non aderire ad alcun fondo sono comunque obbligati al versamento che viene fatto confluire in fondi rotativi a titolarità MLPS e MEF e utilizzato per le finalità previste dalla norma.
L’art. 12 del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm. e ii. prevede l’obbligo per i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro di versare regolarmente un contributo ai Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, costituiti ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
Tali Fondi sono caratterizzati da una duplice finalità:
1. garantire ai lavoratori somministrati interventi di qualificazione e riqualificazione professionale;
2. promuovere iniziative per garantire l’integrazione del reddito, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la previsione di specifiche misure di carattere previdenziale.